Cosa sono gli ausili

Gli ausili sono strumenti che servono in particolare alla persona disabile (e a chi la aiuta) per fare ciò che altrimenti non potrebbe fare o per farlo in modo più sicuro e rapido o infine per prevenire l’aggravarsi di una disabilità.

Chi può ricevere Ausili

  • chi ha già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile da parte dell’apposita commissione medica
  • chi è già stato sottoposto alla visita medico-legale dalla quale risulta una patologia che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo ed è ancora in attesa di ottenere il verbale di invalidità civile
  • chi è minore e necessita di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente
  • chi è in condizioni particolari di disabilità riconosciuta dall’attuale normativa.

Tipi di ausili erogati

Tutti i dispositivi contenuti nel nomenclatore tariffario (D.M. 332 del 27/8/99) ed in particolare calzature, apparecchi ortopedici e protesi per arto superiore ed inferiore, ortesi spinali, ausili per la deambulazione, carrozzine, seggioloni, sistemi di postura, protesi ocular, protesi per laringectomizzati, protesi acustiche, ausili per la comunicazione, per la cura e protezione personale (cateteri, pannoloni, cuscini, materassi antidecubito, ecc.).

Il D.M. prevede inoltre la riconducibilità per presidi non contemplati negli elenchi ma “affini” agli stessi, ma eventuali differenze di prezzo sono a carico dell’utente.

Inoltre vengono autorizzati alimenti per celiaci, manutenzione e sostituzione di componenti esterne di impianti cocleari (art. 6 D.P.C.M. 5/3/2007) e Personal Computer per persone sorde in alternativa al comunicatore telefonico (codice ISO 21.36.09.003 di cui al D.M. 332/99).

Modalità di accesso al servizio

È necessario presentare:

  • prescrizione sull’apposito modulo redatta dallo specialista di struttura pubblica o accreditata.
  • fotocopia del certificato di Invalidità civile o fotocopia della domanda già presentata e protocollata con un certificato medico attestante la patologia presentata.
  • accertamento delle minorazioni civili.

L’ufficio protesi competente autorizza la fornitura dei presidi prescritti e li fornisce:

  • direttamente (tramite ditte aggiudicatarie di gara d’appalto e punti di distribuzione farmaceutica)
  • indirettamente (tramite Ditte convenzionate)

Per gli  ausili per tracheotomia ai laringectomizzati e tracheotomizzati e gli ausili per stomie agli ileo-colostomizzati e urostomizzati, come stabilito dall’art. 2 comma 1 lettera d) del  Decreto del Ministero della Sanità del 31/5/2001 n. 321 (“Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale”), occorre la sola presentazione di certificazione medica.

La lettera d-bis) del decreto prevede il diritto all’autorizzazione di ausili in relazione alla loro patologia, in seguito alla sola presentazione di certificazione medica, anche per i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l’assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria oppure che abbiano subito un intervento di mastectomia e i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell’occhio.

Si ricorda l’importanza della completezza diagnostica soprattutto per chi ha bisogno di

  • pannoloni assorbenti (è necessario sia certificata incontinenza stabilizzata)
  • ausili per la prevenzione e trattamento lesione cutanea (è necessaria la diagnosi di una patologia grave “che obbliga all’allettamento”)

In questi casi la prescrizione deve essere fatta da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione.

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Una replica a “Piccola guida agli Ausili”

  1. Avatar Bellini Buglione

    Per le persone sulla sedia a rotelle e importante che gli edifici siano liberi da barriere architettoniche e che siano messe a disposizione rampe apposite e ascensori. Il medesimo principio vale per Internet. Per far si che gli utenti con disabilita visive possano utilizzare i lettori di schermo per navigare il web e necessario che siano rispettate alcune regole. La legge di riferimento e la cosiddetta Legge Stanca, ovvero la Legge 9 gennaio 2004, n. 4. Il nome della legge rende chiaro il suo obiettivo “ Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ”. In considerazione pero dell’evoluzione o comunque dei cambiamenti di Internet negli ultimi anni di vita, questa legge e stata praticamente redatta attraverso la procedura di notifica dell’UE. Attualmente valgono le linee guida del W3C .

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